La denuncia di cessazione deve contenere:
- Le generalità del contribuente
- Eventualmente il cognome e nome del subentrante nei locali o sulle aree
- Tutte le indicazioni necessarie per l’identificazione della pratica da cessare
La cessazione dell'occupazione o dell'utilizzo di locali ed aree decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione.
In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente, che ha prodotto denuncia di cessazione in ritardo, dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali o se la tassa sia stata pagata dall'utente subentrante.