Richiedere iscrizione all'albo degli scrutatori di seggio

Servizio attivo

La nomina degli scrutatori di seggio avviene in occasione di ogni consultazione elettorale, da parte della Commissione Elettorale Comunale, previa pubblicazione di apposito manifesto.

A chi è rivolto

Requisiti del richiedente

a) Titolo di studio della scuola dell'obbligo;
b) iscrizione nelle liste elettorali del Comune.

Descrizione

Per poter svolgere la funzione di scrutatore di seggio è necessario essere inseriti nell'Albo delle persone idonee a ricoprire tale incarico depositato presso l'Ufficio competente.

Come fare

Gli interessati dovranno presentare o spedire (allegando fotocopia del documento d'identità) apposita richiesta di inclusione nell'Albo unico scrutatori entro il 30 novembre di ogni anno.
L'iscrizione rimane valida fino al verificarsi di una sopravvenuta causa di impedimento all'iscrizione (ad esempio: rinuncia, emigrazione, perdita dei requisiti stabiliti dalla legge).

Cancellazione
Tutti coloro che sono iscritti nell’albo degli scrutatori e che non intendono più essere nominati per presenziare ai seggi, possono presentare istanza di cancellazione tramite apposito modulo.
L’emigrazione e la perdita del diritto elettorale comportano la cancellazione d’ufficio.

Cosa serve

Apposita domanda compilata.

Cosa si ottiene

Iscrizione o cancellazione dall'albo degli scrutatori di seggio elettorale.

Tempi e scadenze

Entro il 30 novembre di ogni anno.

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Vincoli

Sono esclusi:

1) i dipendenti del Ministero dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
2) gli appartenenti a Forze Armate in servizio;
3) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
4) i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
5) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Ulteriori informazioni

Riferimenti normativi

  • Art. 1 della legge 08.03.1989, n. 95.
  • Art. 5, comma 3, della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dall’art. 9, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Ufficio Anagrafe

Piazza Comunale, 6, 12050 Rodello CN, Italia

Telefono: 0173617107
Email: rodello@comune.rodello.cn.it
PEC: rodello@legalmail.it
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Pagina aggiornata il 14/07/2025